L’Inheritance Tax nel sistema tributario del Regno Unito: la tassazione addizionale al momento della morte.

6° PUNTATA.

A cura del dott. Diego Occari ACA TEP PAN – Prime Advisory UK Ltd
Email: london@primeadvisory.eu.

Sono molti gli italiani che hanno beni nel Regno Unito e che sono soggetti all’applicazione della imposta sulle successioni e donazioni inglese. Si tratta di una tematica complessa sulla quale il nostro Studio intende fare informazione mediante un post settimanale. Una informazione a “puntate” per far conoscere il funzionamento della IHT. 

Abbiamo visto nelle puntate precedenti che alcuni trasferimenti di beni, effettuati in vita, sono potenzialmente esenti (e sono detti PET). Mentre si è visto che per altri trasferimenti fatti in vita, come ad esempio gli apporti ai trust, l’imposta si applica subito però in misura ridotta al 20% (in termini tecnici questi trasferimenti si chiamano CLT). Bene, è ora il momento di precisare che se però il donatore (o il disponente di un Trust) muore prima che siano trascorsi almeno 7 anni dal trasferimento, i giochi cambiano, e nello specifico:

  • le donazioni potenzialmente esenti diventano imponibili;
  • i trasferimenti inter vivos tassati con aliquota ridotta al 20% sono nuovamente tassati con aliquota ordinaria del 40%.

Di seguito vedremo nel dettaglio il meccanismo di calcolo. 

Come sempre, invitiamo chi fosse interessato, a prendere contatto con i nostri Uffici di Londra, Milano, Padova e Pisa, al cui interno operano specialisti in successioni internazionali qualificati Full Member della STEP.

* * *

1. La tassazione alla morte.

Alla morte di una persona possono verificarsi tre tipologie di trasferimenti tassabili ai fini della inhericance tax (IHT).

In primo luogo tutti i trasferimenti potenzialmente esenti (c.d. “PET”) fatti dal defunto nei sette anni precedenti alla morte divengono tassabili ai fini della IHT. Con la conseguenza che le imposte di questi PET venuti meno saranno dovute dai beneficiari delle donazioni ricevute, in conformità all’art. 3A comma 4 della IHTA del 1984.

In secondo luogo il defunto ha fatto dei trasferimenti inter vivos tassabili (c.d. “CLT”) nei sette anni precedenti alla morte, potranno essere dovute imposte addizionali su tali trasferimenti. Mentre non ci saranno imposte aggiuntive da pagare sui trasferimenti inter vivos tassabili se tra il momento del trasferimento e quello della morte sono trascorsi più di sette anni. 

In caso di trasferimenti in Trust, qualora il disponente muoia prima che siano trascorsi sette anni dal trasferimento, ogni ulteriore imposizione sarà dovuta dal Trustee.

Infine, quando una persona muore, si genera un trasferimento imponibile ai fini della imposta di successione inglese nella misura pari al valore degli assets che compongono il suo asse ereditario al momento della morte (art. 4 della IHTA 1984). 

Quando l’imposta sulle successioni e donazioni viene calcolata al momento della morte, l’aliquota applicata è quella ordinaria del 40% (IHTA, Sch.1).

2. La tassazione alla morte dei trasferimenti potenzialmente esenti (PET).

Un trasferimento potenzialmente esente diviene tassabile se il donante muore entro sette anni dalla donazione. Quando si calcolano le imposte su questi PET non andati a buon fine, si applica la deduzione della Nil Rate Band spettante alla data della morte (IHTA 1984 Sch 2 para 1A).

Come noto la IHT è una imposta cumulativa e dunque la deduzione della Nil Rate Band di 325.000 euro sarà applicabile al netto di quanto già utilizzato per i trasferimenti tassabili nei sette anni precedenti.

Quando si determina l’ammontare della Nil Rate Band spettante, occorre guardare in dietro di sette anni dalla data del trasferimento potenzialmente esente, e non indietro di sette anni dalla data della morte.

Un trasferimento fatto dal donante più di sette anni prima della morte, pertanto, deve essere tenuto in considerazione per calcolare la Nil Rate Band spettante. Questo sarà illustrato negli esempi seguenti.

Comunque sia l’imposta dovuta sui trasferimenti potenzialmente esenti che non sono andati a buon fine sarà dovuta dal donatario; e dovrà essere pagata entro sei mesi dalla fine del mese in cui il donante è deceduto.

Esempio 1

Nel maggio del 2014 il sig. Andrea ha fatto un trasferimento inter vivos tassabile, dopo l’utilizzo delle esenzioni annuali), di 152.000 sterline inglesi. 

A luglio 2020 Andrea, ha poi donato 216.000 sterline inglesi a suo figlio. Dopo aver dedotto le due esenzioni annuali, dunque, Andrea ha realizzato un PET di 210.000 sterline inglesi. 

Successivamente, appena un mese dopo, ad agosto 2022, Andrea è morto; e dunque la PET effettuata a luglio non è andata a buon fine con la conseguenza che va considerata un trasferimento imponibile.

Calcoliamo quindi l’IHT dovuta alla morte di Andrea.

La Nil Rate Band prevista per l’anno della morte di Andrea è di nominali 325.000 sterline inglesi. Tuttavia per vedere quanto effettivamente spettante si deve andare indietro di sette anni dalla data della donazione potenzialmente esente, per verificare se vi sono altri atti precedenti da considerare. Perciò il periodo di riferimento è da luglio 2020 a luglio 2013.  Di conseguenza anche il trasferimento di maggio 2014 assume rilevanza e deve essere considerato, in quanto avvenuto nei sette anni prima della PET. 

Il calcolo è dunque il seguente:

Descrizione £ £
PET non andata a buon fine 210.000
Nil Rate Band nominale per il 2022/2023 325.000
(meno) trasferimenti imponibili dei 7 anni precedenti alla PET

(da luglio 2013 a luglio 2020)

(152.000)
Nil Rate Band rimanente scomputabile (173.000)
Imponibile ai fini IHT al momento della morte 37.000
Imposta IHT dovuta con aliquota 40% (a carico del figlio). 14.800

 

Si osservi che il trasferimento imponibile nel maggio 2014 non è stato tassato ai fini della IHT alla morte di Andrea, in quando sono trascorsi più di sette anni dalla donazione e la morte di Andrea, avvenuta nel 2022. Tuttavia tale donazione viene conteggiata per determinare la quota di Nil Rate Band utilizzabile.

3. La deduzione “Taper Relief”

La detrazione denominata “taper relief” spetta ai fini della IHT quando sono trascorsi più di tre anni dalla data della donazione potenzialmente esente (PET) e la morte del donante (ai sensi dell’art. 7 comma 4 della IHTA 1984).

La taper relief, in sostanza, riduce le imposte dovute sulla PET di una percentuale che dipende dalla tempo trascorso tra la data di donazione e quella di morte. Si tratta di una detrazione che abbatte l’imposta dovuta e non riduce invece l’ammontare del trasferimento imponibile.

In estrema sintesi la taper relief prevede le seguenti percentuali di abbattimento dell’imposta in funzione del tempo trascorso tra la morte e la donazione PET.

Tempo trascorso tra la donazione e la morte Abbattimento dell’imposta.
0 – 3 anni Zero
3 – 4 anni 20%
4 – 5 anni 40%
5 – 6 anni 60%
6 – 7 anni 80%

 

Esempio 2

Nel maggio 2015 Maria effettua un trasferimento imponibile inter vivos, dopo le esenzioni, di 139.000 sterline inglesi. Nel luglio 1019 Maria dona 209.000 sterline inglesi a suo figlio. Per il 2017 è possibile usare l’esenzione annuale di 3.000 sterline soltanto, in quanto quella dell’anno precedente è già stata usata per la donazione 2015.

Dunque ricapitolando:

Donazione di luglio 2016 meno esenzione annuale 209.000
Meno: esenzioni annuali (3.000)
Trasferimento imponibile inter vivos: 206.000
Nel dicembre 2022 Mari dona alla figlia 177.000 sterline
Donazione 177.000
Esenzione annuale del 2021 e del 2022 (6.000)
Donazione potenzialmente esente 171.000

Maria muore nel marzo 2023.

Calcoliamo le imposte dovute alla sua morte.

Con riferimento al trasferimento imponibile inter vivos effettuato nel maggio 2015 non è dovuta alcuna imposta in quanto sono passati più di 7 anni tra la donazione e la morte.

Con riferimento alla donazione potenzialmente esente del 2016 invece siamo davanti ad una PET che diviene imponibile in quanto non sono ancora passati i 7 anni al momento della morte. Peraltro, poiché sono passati più di tre anni tra la donazione e la morte di Maria sarà possibile applicare la taper relief e dunque l’imposta dovuta sarà la seguente.

Donazione di luglio 2016 meno esenzione annuale 206.000
Nil rate band teorica del 2022/2023  325.000
Utilizzo della NRB per trasferimenti nei 7 anni prima del 2016 (139.000)
(186.000)
Trasferimento imponibile al momento della morte 20.000
Imposta IHT dovuta con aliquota 40% 8.000
Detrazione taper relief (6 – 7 anni = 80%) riconosciuta al donatario (6.400)
Imposta dovuta 1.600

Diversamente la donazione effettuata nel dicembre 2022 è interamente tassata ai fini IHT senza che sia possibile ottenere una detrazione di taper relief, in quanto non sono trascorsi almeno 3 anni dalla morte di Maria. Pertanto le imposte saranno calcolate come segue.

Donazione dicembre 2022 meno le deduzioni annuali 171.000
Nil rate band teorica del 2022/2023  325.000
Utilizzo della NRB per trasferimenti nei 7 anni prima del 2022 (206.000)
(119.000)
Trasferimento imponibile al momento della morte 52.000
Imposta IHT dovuta con aliquota 40% dal donatario 20.800

Si osservi che la donazione PET del 2016 è stata riqualificata come trasferimento imponibile e dunque va considerato ai fini del calcolo dell’imposta, perché non sono trascorsi i 7 anni.

Invece il trasferimento di maggio 2015 può essere ignorato, in quanto effettuato più di sette anni prima della morte.

4.  La tassazione addizionale nei trasferimenti imponibili inter vivos.

Se un individuo apporta beni in un trust, tale trasferimento sarà immediatamente imponibile come atto inter vivos ai fini della IHT.

Peraltro se il settlor muore prima che siano trascorsi sette anni dall’apporto, sarà dovuta una tassazione addizionale ai fini della IHT alla sua morte. Tale imposta sarà pagata dal trustee.

Le modalità di calcolo di tale addizionale IHT sono del tutto simili a quelle utilizzate per il calcolo delle PET divenute imponibili. Si parte dal valore del trasferimento fatto inter vivos, si calcola la Nil rate band spettante in merito al trasferimento divenuto imponibile e si applica al trustee l’aliquota del 40%.

Anche in questo caso se sono trascorsi più di tre anni dalla data di apporto in trust e la morte del settlor, spetterà la taper relief a riduzione dell’imposta dovuta.

L’unica differenza tra il calcolo delle imposte sui trasferimenti inter vivos divenuti tassabili e le PET non andate a buon fine, sta nel meccanismo di applicazione dell’imposta in capo al trustee. Al quale spetta un credito per le imposte pagate il cui scopo è evitare la doppia tassazione.

Vediamo un esempio.

Esempio n. 3

Nel maggio 2014 Giovanna ha fatto una donazione potenzialmente esente di 50.000 sterline inglesi. Ai fini dell’esempio trascuriamo il fatto che potesse o meno beneficiare dell’esenzione annuale. 

Consideriamo invece che sempre Giovanna ha apportato in un trust 645.000 sterline a dicembre 2017, effettuando un trasferimento imponibile inter vivos, sul quale il Trustee ha pagato le imposte.

A marzo 2020 Giovanna ha fatto una nuova PET di 40.000 sterline; ed infine Giovanna è morta a settembre 2022.

Calcoliamo dunque l’imposta dovuta al momento dell’apporto in trust e quella dovuta alla morte in merito ai predetti trasferimenti.

  1. Il trasferimento in Trust del 2017.

Iniziamo con il calcolare le imposte sul trasferimento imponibile inter vivos (CLT) verificatosi mediante apporto in Trust nel 2017.

CLT (Dicembre 2017) 645.000
Nil rate band teorica del 2017/2018  325.000
Utilizzo della NRB per trasferimenti nei 7 anni prima  Zero
(325.000)
Trasferimento imponibile  320.000
Imposta IHT dovuta con aliquota 20% pagata dal Trustee 64.000

Si noti che in questa fase non si considera la PET del 2014 perché essendo ancora in vita la signora Giovanna questa non assume rilevanza.

Dopo aver calcolato l’imposta applicata sul trasferimento fatto invita dobbiamo considerare la tassazione addizionale al momento della morte, rifacendo i calcoli alla data del decesso e guardando i trasferimenti fatti nei sette anni prima della morte.

  1. La PET del 2014.

Con riferimento al trasferimento potenzialmente esente effettuato nel 2014 essendo trascorsi più di sette anni al momento della morte di Giovanna si tratta di trasferimenti esenti a titolo definitivo. Con la conseguenza che tali trasferimenti vanno ora totalmente ignorati.

  1. Il ricalcolo dell’imposta dovuta alla morte sul trasferimento in trust del 2017.

Il trasferimento in Trust fatto nel 2017 (di seguito anche detto per brevità “CLT”) è avvenuto meno di sette anni prima della morte, conseguentemente sarà dovuta una tassazione addizionale in capo al Trustee.

Dunque il calcolo delle imposte dovute sarà il seguente.

CLT (Dicembre 2017) 645.000
Nil rate band teorica del 2022/2023  325.000
Utilizzo della NRB per trasferimenti nei 7 anni prima  Zero
(325.000)
Trasferimento imponibile  320.000
Imposta IHT dovuta con aliquota 40% pagata dal Trustee 128.000
Detrazione della taper relief (4-5 anno = 40%) (51.200)
Totale IHT dovuta 76.800
(meno) credito per il pagamento effettuato in sede di CLT (64.000)
Tassazione addizionale IHT dovuta dal Trustee 12.800

L’addizionale sarà dovuta dal trustee entro sei mesi dalla fine del mese in cui è morta la sig.ra Giovanna.

  1. Il ricalcolo della PET di marzo 2020 non andata a buon fine.

La PET avvenuta a marzo 2020 non essendo trascorsi i sette anni diviene imponibile. Di seguito lo sviluppo del calcolo.

Donazione marzo 2020 (PET) 40.000
Nil rate band teorica del 2022/2023  325.000
Utilizzo della NRB per trasferimenti nei 7 anni prima del marzo 2020 (645.000)
Zero
Trasferimento imponibile al momento della morte 40.000
Imposta IHT dovuta con aliquota 40% 16.000

Non spetta la detrazione della taper relief in quanto non sono passati neppure i tre anni. 

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Sperando che queste prime informazioni siano state di tuo interesse, ti rinviamo alla prossima puntata sul tema prevista per lunedì prossimo. Ti ricordiamo che potrai trovare sul nostro sito internet i precedenti post sulla fiscalità inglese e che comunque se hai necessità, puoi contattarci senza impegno, al nostro recapito london@primeadvisory.eu