La Partnership nella legislazione inglese

La Partership è un’altra tipologia di società che due o più persone possono costituire nel Regno Unito al fine di esercitare un’attività economica.

Si tratta di una di una forma societaria per certi versi simile alle società di persone previste dalla legislazione italiana.

Al fine della loro costituzione non è obbligatoria la forma scritta in quanto è sufficiente anche il mero comportamento concludente da parte dei soci. Nel caso in cui la Partnership tra due o piu’ persone non sia comprovata da uno statuto scritto trovano applicazione le norme generali contenute nel Partnership Act 1890.

Al pari delle Private Company anche le Parternship non hanno l’obbligo di un capitale sociale minimo. Inoltre non hanno obblighi pubblicitari presso la Companies House.

In termini piu’ precisi le Parnership non hanno l’obbligo di registrazione o di autorizzazione statale. Inoltre, le Partnership non hanno alcun obbligo di trascrivere in un registro pubblico i dettagli relativi agli accordi statutari, alle procedure di ripartizione degli utili, ai risultati finanziari o alla remunerazione dei soci.

I tratti caratteristici delle Partnership sono:

  •        la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali;
  •         il potere di amministrazione disgiunta conferito a tutti i soci, salvo diversa statuizione sociale.

La Partnership, a differenza della Private Limited Company, non e’un’entita’ giuridica autonoma rispetto ai suoi singoli soci.

Nonostante la Partnership non abbia una personalita’ giuridica autonoma e separata il diritto commerciale inglese consente comunque ad essa di essere proprietaria di beni immobili così come di citare terzi ed essere citata in giudizio in nome proprio.

Poiché la partnership non ha personalità giuridica propria, essa non è soggetta alla corporation tax.

Le imposte si applicano ai redditi dei singoli soci e dipendenti della partnership come avviene anche per le societa’ di persone in base al diritto tributario italiano.