Ai fini dell’imposta societaria Il Regno Unito comprende l’Inghilterra, il Galles, la Scozia e l’Irlanda del Nord. Restano fuori le Isole del Canale inglesi di Guernsey e Jersey ed anche l’Isola di Man.
Il quadro normativo dell’imposta sulle società è il seguente:
- Income and Corporation Taxes Act del 1988 (ICTA);
- Taxation of Chargeable Gains Act del 1992 (TCGA);
- Capital Allowances Act del 2001 (CAA 2001);
- Corporation Tax Act del 2009 (CTA 2009);
- Corporation Tax Act del 2010 (CTA 2010);
- Taxation Act del 2010 (TIOPA).
Tutti i provvedimenti sopra indicati sono stati poi modificati dalle successive leggi finanziarie.
Le società possono essere assoggettate anche alle seguenti imposte e tasse:
- Imposta sul valore aggiunto;
- Dazi doganali e imposte di fabbricazione;
- Imposta di bollo;
- Imposte bancarie;
- Imposta sull’occupazione della proprietà;
- Previdenza sociale e contributi relativi ai dipendenti.
La Corporation Tax si può considerare l’equivalente inglese dell’Ires italiana. I soggetti passivi sono le società residenti nel Regno Unito e le stabili organizzazioni nel territorio britannico di società residenti in altri paesi. Per società residenti nel Regno Unito si intendono quelle costituite in una delle sue tre giurisdizioni ovvero Inghilterra e Galles, Scozia ed Irlanda del Nord e che hanno in esse il loro centro amministrativo e di controllo.
In termini più precisi sono soggette alla Corporation Tax le società intendendo per esse sia gli enti societari sia le associazioni prive di personalità giuridica. Restano, pertanto, escluse dal campo di applicazione di questo tributo le società di persone.
L’esercizio sociale, ai fini fiscali, corrisponde normalmente all’esercizio di riferimento dei rendiconti finanziari delle società e non è prevista nessuna data di chiusura obbligatoria. Tuttavia, l’esercizio sociale non può eccedere i dodici mesi e laddove i rendiconti finanziari si riferiscano ad un periodo superiore all’anno, ai fini fiscali essi devono essere suddivisi. Le aliquote d’imposta sono determinate in relazione all’esercizio finanziario ufficiale che va dal primo aprile al 31 marzo dell’anno successivo.
Il reddito d’impresa è determinato, ai fini fiscali, sulla base delle risultanze del conto economico (profit and loss) apportanto ad esso le variazioni in aumento ed in diminuzione richieste dalla legge, similmente a quanto avviene ai fini della determinazione dell’Ires italiana. Le spese possono essere dedotte solo inerenti, ovvero sostenute nell’esercizio dell’impresa.
Le spese deducibili comprendono a titolo non esaustivo:
- Gli interessi sostenuti per l’esercizio dell’impresa;
- Accantonamenti a fronte specifici crediti inesigibili;
- Alcune spese relative a brevetti, disegni e marchi d’impresa;
- Costi occasionali per l’ottenimento di prestiti;
- Spese dell’attività d’impresa anticipate sostenute nei precedenti 7 anni l’inizio dell’attività;
- Spese per ricerca scientifica;
- Spese sostenute dalla società per il temporaneo distacco dei dipendenti presso enti di carità;
- Spese per costi di addestramento sostenute dai datori di lavoro al fine di fornire nuove conoscenze ai loro dipendenti che assumono un impendo o un’attività nuovi.
Nella legge fiscale del Regno Unito non vi sono speciali disposizioni in merito alla deducibilità dei compensi agli amministratori, che sono deducibili alla stregua delle remunerazioni dei dipendenti.
L’aliquota dell’imposta societaria è fissa e si applica sugli utili mondiali (redditi e plusvalenze) per ogni esercizio, non assumendo rilenza il fatto che gli utili vengano distribuiti o meno e nemmeno che gli stessi siano reinvestiti nel Regno Unito.
A partire dall’anno d’imposta 2015-16, il governo del Regno Unito ha deciso di optare per l’adozione di un’aliquota d’imposta unica in sede di Corporation Tax, eliminando i precedenti scaglioni che prevedevano fasce di esenzione e fasce ad aliquota più elevata.
Attualmente, la tassazione degli utili societari avviene con l’aliquota unica del 20%; per i periodi d’imposta futuri, peraltro, il governo britannico ha annunciato l’approvazione di un’aliquota unica del 19% (per gli anni fiscali 2017-18, 2018-19, 2019-20) e successivamente del 17% (2020-21 e seguenti), auspicando inoltre la possibilità di ridurre ulteriormente l’aliquota al 15%.
La maggior parte delle società sono tenute a versare le imposte 9 mesi ed 1 giorno dopo la chiusura del periodo contabile di riferimento.