La Branch nella legislazione inglese

La convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito identifica la Branch come la sede fissa d’affari mediante la quale una societa’, in questo caso non residente nel Regno Unito, esercita in esso in tutto o in parte la propria attivita’.

A titolo esemplificativo la branch comprende:

  •          una sede di direzione;
  •          una succursale;
  •         un ufficio;
  •          un’officina;
  •          un laboratorio;
  •         una miniera, un pozzo di petrolio, una cava ecc;
  •          un cantiere di costruzione, la cui durata e’superiore ai dodici mesi.

Una sede fissa d’affari non e’ considerata una branch se:

  • si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
  • le merci appartenenti all’impresa vengono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione e di consegna;
  •  le merci dell’impresa sono immagazzinate ai fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  •  una sede fissa d’affari e’ utilizzata solo per acquistare merci o solo ai fini di pubblicita’.

La Branch, quindi, non e’ una societa’ bensi’ una diramazione ovvero un’articolazione di una societa’ non residente nel Regno Unito.

Non e’, pertanto, un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla casa madre (residente in un altro paese). Tuttavia, la Branch ha l’obbligo di registrarsi presso la Companies House fornendo i riferimenti anche della relativa casa madre.

Dal punto di vista fiscale, invece, la Branch e’considerata un soggetto dotato di autonomia tributaria e quindi gli utili, eventualmente prodotti da essa nel Regno Unito, sono ivi fiscalmente imponibili in ossequio alla legislazione inglese vigente.

Le imposte pagate nel Regno Unito dalla casa madre sugli utili ivi prodotti dalla stabile organizzazione in esso ubicata fanno maturare in capo all’impresa non residente un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

In questo modo si pone rimedio alla doppia imposizione in quanto lo stesso utile e’ tassato in capo al medesimo soggetto sia nello stato della fonte (in questo caso il Regno Unito) sia nello stato della residenza (che e’ diverso del Regno Unito).

In altri termini gli utili prodotti nel Regno Unito, ad esempio da un’impresa residente in Italia mediante una branch ubicata oltremanica, sono assoggettati ad imposizione sia nel Regno Unito in virtu’ del principio della territorialita’(applicabile ai non residenti) sia in Italia in ossequio del principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero del reddito ovunque prodotto (applicabile ai soggetti residenti).

 

Per evitare la doppia imposizione sul medesimo provento in capo allo stesso soggetto sono previsti degli sgravi contro le doppie imposizioni.