Il Transfer pricing nel diritto tributario inglese

A cura della dott.ssa Rajmonda Kallaverja

I rapporti commerciali e finanziari tra soggetti “correlati” subiscono nel Regno Unito un attento monitoraggio da parte dell’HMRC, monitoraggio finalizzato ad evitare l’evasione d’imposta interna o lo spostamento all’estero degli utili.

HMRC, nella propria attività di accertamento, agisce conformemente alle linee-guida indicate nel modello OCSE; ogni società, quindi, è tenuta a modificare in sede di dichiarazione dei redditi il valore di ogni transazione (commerciale o finanziaria) che risulti non conforme al principio arm’s length (valore normale).

La disciplina di riferimento la troviamo nella Parte 4 del «Taxation (International and Other Provisions) Act 2010.

Questa disciplina mira innanzitutto a definire il concetto di “parti correlate”, fattispecie riscontrabile ogni qualvolta vi sia una situazione di “controllo” tra due o più società, esprimibile sia attraverso la detenzione di parte del capitale o l’esercizio dei diritti di voto nella parte correlata, sia mediante poteri conferiti dallo statuto o sulla base di altri contratti che vadano ad incidere sugli equilibri di potere.

Vi sono poi una serie di linee giuda che l’amministrazione finanziaria inglese (HMRC) ha fornito sul proprio sito (GOV.UK) relativamente alla disciplina in oggetto.

Una particolarità della normativa inglese transfer pricingriguarda il fatto che le small and medium sized companies (PMI) nella maggior parte dei casi vengono escluse dall’applicazione di tale normativa.

Le principali metodologie di determinazione del prezzo di trasferimento utilizzate in Inghilterra per determinare il prezzo di mercato seguono le linee guida dettate dall’OCSE e, laddove si possa dimostrare che nessuno dei metodi sopra indicati possa essere ragionevolmente applicato, i contribuenti possono utilizzare altri metodi più «appropriati». Viene data preferenza al metodo che fornisce i risultati più affidabili. Tuttavia, il contribuente deve fornire prova del rispetto del principio di libera concorrenza (Nota di orientamento HMRC INTM421010).

HM Revenue & Customs (HMRC) prevede una sanzione che arriva fino al 100 % dell’imposta non pagata nel caso in cui la non conformità al principio della libera concorrenza derivi da colpa grave o frode del contribuente (anche in caso di non produzione della documentazione richiesta).

Qualora invece il contribuente abbia posto in essere ragionevoli tentativi per raggiungere un accordo in linea con il valore normale e può fornire prova di ciò non subirà nessuna sanzione.

HM Revenue & Customs (HMRC) prevede la possibilità per il consumatore di proporre un interpello (c.d. ruling internazionale)per garantire, nell’ambito di operazioni transnazionali complesse, trasparenza e certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente riducendo il rischio di doppia imposizione internazionale e di soccombenza in contenzioso su controversie dall’esito incerto.

(La nota di orientamento HMRC INTM422000 e la Statement of Practice 02/10 forniscono una spiegazione completa di questo strumento).

Il 10 gennaio 2019 l’Amministrazione finanziaria inglese (HMRC) ha pubblicato sul proprio sito internet la c.d. Profit Diversion Compliance Facility.

La PDCF una procedura di collaborazione tra l’HMRC e alcune imprese residenti, facenti parte di gruppi internazionali, che abbiano stipulato accordi infragruppo con imprese non residenti che non rispecchiano le reali condizioni operative o non rispettano le indicazioni dell’OCSE sul calcolo del prezzo di trasferimento.

La procedura ha quindi l’obiettivo di fornire alle imprese multinazionali, che abbiano artificiosamente ridotto i profitti dichiarati nel Regno Unito, uno strumento per rivedere le proprie politiche di e ripristinare la situazione corretta.

Il termine per presentare domanda di collaborazione è il 31 dicembre 2019.

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