Gli incentivi fiscali ed i finanziamenti governativi nel Regno Unito

L’attrattività del Regno Unito come punto di approdo da parte di imprenditori interessati a sviluppare i propri business nella Terra d`Oltremanica, ha rappresentato nell’ultimo venetennio una costante in grado di influenzare e guidare le politiche economiche del Paese, grazie agli oltre 6,000.00 milioni di GBP di Investimenti Diretti provenienti dall`estero (dato aggiornato a fine 2014 ed in costante crescita)[1][2].

La scelta del Regno Unito da parte dei numerosi investitori diretti provenienti dai Paesi esteri è senza dubbio agevolata dai numerosi incentivi fiscali e dalle numerose oppurtunità di finanziamento, anche a fondo perduto, proposti dal Governo Britannico, dai Fondi Regionali per la Crescita e dagli Enti Locali.

In questo contesto, l’Italia risulta essere il terzo Paese mondiale per numero di progetti condotti Oltremanica nel corso dell’ultimo anno; nel dettaglio, un’attenta analisi delle tendenze degli investimenti italiani nel Regno Unito mostra un aumento degli investimenti in settori avanzati quali engineering, comparto energetico, health-tech e ICT, con interessanti scambi di conoscenze tra i vari comparti.

Al fine di attrarre le preferenze dei numerosi imprenditori interessati a sviluppare il proprio business, a partire dal 1994 il Governo del Regno Unito ha introdotto, a favore degli imprenditori e dei business, l’Enterprise Investment Scheme, un sistema coordinato di agevolazioni fiscali finalizzato ad incoraggiare gli imprenditori che decidono di investire nelle Piccole-Medio Imprese britanniche.

Tra le principali misure previste dall’Enterprise Investment Scheme, è importante citare:

1. una detrazione fiscale pari al 30% della Income Tax dovuta dall’imprenditore; tale incentivo può essere fatto valere con riferimento all’anno fiscale antecedente alla realizzazione dell’investimento oppure con riferimento all`anno fiscale in cui l’investimento viene realizzato (si puo` quindi scegliere uno dei due periodi d’imposta, in quanto lo sgravio non e` suddivisibile nei due periodi d’imposta, ne riportabile).

La detrazione può essere applicata fino ad un ammontare massimo dell’investimento pari a £ 1 milione, con conseguente beneficio fiscale pari ad un massimale di £ 300.000;

2. l`esenzione totale dall’imposta di successione (Inheritance Tax) nel caso in cui l`imprenditore detenga le quote o le azioni societarie per un periodo di oltre 2 anni dal momento della realizzazione dell’investimento.

Tale incentivo trova tuttavia applicazione solamente nel caso in cui le quote o azioni societarie siano detenute fino al momento del decesso dall`imprenditore (al contrario, nel caso in cui le quote o azioni vengano cedute trascorsi i due anni, non sarà possibile sfruttare questa esenzione).

3. la sospensione della Capital Gain Tax, che viene differita per tutta la durata in cui è in essere l’investimento.

L`agevolazione consente la possibilità di differire la tassazione delle plusvalenze derivanti da precedenti investimenti, qualora la plusvalenza realizzata venga reinvestita in una nuova attività rientrante nell’EIS, consentendo di prorogare a tempo indeterminato la tassazione delle plusvalenze, fintanto che non fuoriescono da un “circuito” EIS.

In tal caso, non è stato fissato alcun importo minimo o massimo con riferimento al valore della plusvalenza posticipabile, purché tuttavia la plusvalenza venga reinvestita nel “circuito” EIS e comunque entro un arco di tempo compreso tra il periodo fiscale in cui emerge la plusvalenza ed il triennio successivo.

4. l`esenzione dalla Capitail Gain Tax sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni rientranti nell`EIS (o nel SEIS, come vedremo in seguito), a condizione che l`imprenditore abbia detenuto le quote o azioni per un peiodo continuato di almeno tre anni; in tal caso, la richiesta di esenzione andrà comunque segnalata in sede di calcolo della Income Tax, pena l`impossibilità di farla valere successivamente in caso di successive cessioni delle quote o azioni.

5. la detrazione integrale, dalla Income Tax, delle eventuali perdite originate dagli investimenti effettuati; in tal caso, in sede di Income Tax, si potrà portare in detrazione tutte le perdite (ulteriori rispetto oltre alla deduzione forfettaria Income Tax) accumulate in relazione all`investimento EIS.

A partire dal 2012, lo stesso Governo britannico, forte del successo dell’Enterprise Investment Scheme, ha introdotto ulteriori misure incentivanti tramite il SEIS, Seed Enterprise Investment Scheme, sistema di benefici fiscali volto a rafforzare gli investimenti nelle start-up che, per caratteristiche, si posizionano su una fascia ulteriormente restrittiva rispetto alle PMI. Nel dettaglio, queste le principali misure, che ricalcano quanto già attuato con gli EIS per le PMI:

1. una detrazione fiscale pari al 50% della Income Tax dovuta dall’imprenditore; come per il caso dell`EIS, tale incentivo può essere fatto valere con riferimento all’anno fiscale antecedente alla realizzazione dell’investimento oppure con riferimento all`anno fiscale in cui l’investimento viene realizzato; tuttavia, rispetto all`EIS, in questo caso il massimale della detrazione è di importo inferiore, pari a £ 50.000 (l’importo massimo che può essere investito in un SEIS è infatti pari a £ 100.000);

2. l`esenzione totale dall’imposta di successione (Inheritance Tax) nel caso in cui l`imprenditore detenga le quote o le azioni societarie per un periodo di oltre 2 anni dal momento della realizzazione dell’investimento (esattamente come nel caso dell`EIS);

3. la riduzione al 50% della Capital Gain Tax sulle plusvalenze reinvestite; nel caso in cui una plusvalenza venga successivamente reinvestita in un SEIS, il 50% dell’importo reinvestito può beneficiare di una esenzione sulla Capital Gain Tax; anche in questo caso, si può optare per l`applicazione dell’agevolazione con riferimento al periodo d’imposta precedente al reinvestimento della plusvalenza in questione;

4. l`esenzione dalla Capital Gain Tax sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni rientranti nel SEIS a condizione che l`imprenditore abbia detenuto le quote o azioni per un peiodo continuato di almeno tre anni; in tal caso, si dovrà comunque dimostrare di aver fatto prioritariamente valere il proprio diritto di esenzione in sede di determinazione della Income Tax;

5. la detrazione integrale, dalla Income Tax, delle eventuali perdite originate dagli investimenti effettuati, esattamente come nel caso dell`EIS).